Guida su come fare una Cooperativa
Tutto quello che bisogna sapere per crearne una.
“Una cooperativa è un’associazione autonoma di persone unite volontariamente per soddisfare i loro bisogni e le aspirazioni economiche, sociali e culturali attraverso un’impresa di proprietà comune e democraticamente controllata.”
(definizione di ICA - International Cooperative Alliance)
I soci delle cooperative credono nei valori etici dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell'attenzione verso gli altri.
La cooperativa è un’impresa e come tale deve rispettare tutte le norme e le regole economiche e del mercato. L’impresa cooperativa si caratterizza per i valori e le modalità diverse con cui opera sul mercato, proponendo un modello economico di sviluppo e di lavoro, attento alle persone e alle proprie comunità. I principi cooperativi - approvati nel Congresso del Centenario dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, Manchester, settembre 1995 - sono:
La cooperativa è un’impresa costituita da almeno 3 soci. Non esiste un limite massimo: il principio della “porta aperta” sancisce che l’ammissione o l’esclusione del socio non comportano modifiche all’atto costitutivo. Lo statuto stabilisce i requisiti e la procedura di ammissione dei soci, secondo criteri non discriminatori. Il numero dei soci in una cooperativa contribuisce a determinare la scelta del modello societario di riferimento.
Alle cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle S.r.l. o sulle S.p.A.. La scelta del modello S.r.l. è obbligatoria per le cooperative con meno di nove soci, e cioè da 3 a 8. In questo caso i soci devono essere esclusivamente persone fisiche. E’ poi spesso adottata dalle cooperative di minori dimensioni che, secondo il Codice Civile, sono quelle che hanno meno di venti soci oppure un attivo patrimoniale inferiore a 1 MLN €. La scelta del modello S.p.A. è invece obbligatoria quando le cooperative hanno almeno 20 soci e un attivo patrimoniale di valore superiore a 1 MLN €.
Per le società cooperative non è previsto un valore minimo di capitale sociale, come invece accade per le altre società di capitali. Quanto al singolo socio cooperatore, la sua quota di capitale sociale non può essere inferiore a 25 €, né superiore a 100.000 €. Ovviamente non è possibile ipotizzare la nascita di una cooperativa – ad esempio – di 10 soci con un capitale di 250 €: una dotazione così bassa non riuscirebbe a coprire le spese di costituzione. Per la parcella del notaio, l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio e all’Albo nazionale delle cooperative, l’apertura della partita IVA, l’acquisto e la vidimazione dei libri sociali e dei registri contabili, è opportuno che la cooperativa si costituisca con un capitale sociale che, indicativamente, ammonti ad almeno 2.000 – 2.500 €.
La cooperativa è un’impresa democratica. E’ controllata dai suoi soci, che esprimono il proprio voto in assemblea. Nella versione ordinaria, le cooperative hanno gli organi sociali tipici di una società di capitali: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Le modalità di svolgimento sono fondamentalmente le stesse che si riscontrano in altre forme societarie. La vera peculiarità è che ogni socio cooperatore esprime in Assemblea il suo voto (ognuno un solo voto), indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale. Un principio diametralmente opposto a quello previsto nelle società di capitale dove il peso decisionale dei soci è proporzionale al capitale versato.
La cooperativa opera secondo uno scopo mutualistico e non speculativo. Pertanto essa può distribuire ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In sede di approvazione di bilancio, la cooperativa è poi obbligata a destinare il 30% degli utili netti alla Riserva Legale e a versare il 3% al Fondo Mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione. Una volta espletate queste destinazioni obbligatorie, la cooperativa può distribuire gli utili ai soci a titolo di dividendi sulle quote di capitale versate (secondo i limiti previsti dal Codice Civile), incrementare il valore delle quote di capitale dei soci nei limiti dell’indice ISTAT, oppure allocarli nel patrimonio a riserve indivisibili. Nelle cooperative il patrimonio è indivisibile, cioè non può essere ripartito tra i soci, per favorire la continuità nel tempo, lo sviluppo e le generazioni future. In caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio finale di liquidazione, dedotto il capitale sociale, viene devoluto al fondo mutualistico per la promozione cooperativa.
Sono a mutualità prevalente quelle cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci e rispettano i cosiddetti requisiti di mutualità (limiti ai dividendi, indivisibilità delle riserve, devoluzione del patrimonio ai Fondi mutualistici in caso di scioglimento). Lo scambio mutualistico è l’essenza della cooperativa, si realizza tra soci e cooperativa e descrive vantaggi e obblighi reciproci, con l’intento di far conseguire ai soci le migliori condizioni possibili. Una cooperativa può essere “di lavoro”, “di consumo” o “di conferimento”, a seconda dello scambio mutualistico tra impresa e soci (lavoratori, consumatori/utenti, conferitori di prodotti).
Le cooperative sono imprese e, come tutte le altre imprese, pagano tasse e contributi. Le agevolazioni fiscali sono strettamente connesse alla tipologia di cooperativa. Per le cooperative a mutualità prevalente, è soggetta ad IRES una quota di utili netti annuali pari al 43% o al 68% nel caso di cooperative di consumo. Per la restante quota di utili netti (pari al 57% o al 32%) la cooperativa può beneficiare delle disposizioni specifiche in base alle quali non concorrono a formare il reddito imponibile le somme destinate a:
Le medesime agevolazioni si applicano anche alle cooperative agricole e della piccola pesca (se a mutualità prevalente), con la differenza che la quota di utile netto che va comunque assoggettata ad IRES è pari al 23% degli utili netti annuali. Ulteriore previsione di favore riguarda le cooperative prevalenti di produzione e lavoro, per le quali, oltre alla suddetta detassazione (67% o 77%) si applica una ulteriore detassazione pari ad un importo corrispondente a quello dell’IRAP prevista in bilancio. Le cooperative sociali, in presenza di specifiche condizioni, possono beneficiare dell’integrale esenzione da IRES. Per le cooperative che non hanno il requisito della mutualità prevalente non concorre a formare il reddito imponibile la quota pari al 30% degli utili annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile.
La Costituzione della Repubblica Italiana, all’articolo 45, attribuisce grande significato alle società cooperative: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.” Le principali disposizioni normative sulla società cooperativa:
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